RIDUZIONE DELLE SANZIONI DA RAVVEDIMENTO OPEROSO PER OMESSI VERSAMENTI

 

Cosa cambia per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 

 

Il decreto Sanzioni (D.Lgs. 87/2024, art. 3 co. 1, let. g) ha apportato rilevanti novità in materia di sanzioni, modificando l’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/199), alle violazioni commesse dal 1.09.2024. In particolare vengono ridotte le sanzioni per adeguarle al nuovo procedimento e alla notifica dello schema di atto (art. 6-bis L. 212/2000). Inoltre è introdotto il cumulo giuridico delle violazioni (art. 12, co. 8 del D.Lgs. 472/1997), che opera limitatamente alla singola imposta e al singolo periodo di imposta.

 

E’ necessario porre attenzione al fatto che le disposizioni transitorie presenti nel decreto Sanzioni hanno introdotto un’esplicita – e quanto meno anomala – deroga al principio del favor rei, prevedendo che le nuove regole potranno essere applicate solo per le violazioni commesse dal 1° settembre.

Nei prossimi mesi, quindi, troveranno applicazione le vecchie regole (violazioni commesse fino al 31.08.2024) e la nuova disciplina dell’istituto deflattivo (violazioni commesse dal 1.09.2024) che avranno un’applicazione concorrente e sarà necessario individuare le regole di volta in volta applicabili in base al momento di consumazione della violazione.

 

Novità dal 1° settembre 2024

Le principali novità della riforma interessano:

la riduzione delle sanzioni a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 219/2023 e del D.Lgs. 13/2024;

l’applicazione del cumulo giuridico ove più conveniente del cumulo materiale.

Non viene modificato l’ambito di applicazione del ravvedimento operoso e le casistiche in cui invece ne è preclusa l’applicazione (quali l’avvenuta notifica di avvisi di liquidazione e di accertamento).

Il nuovo testo normativo in vigore per le violazioni commesse dalla data del 1° settembre 2024 sancisce che la sanzione ordinaria per omesso o tardivo versamento venga abbassata dal 30% al 25%.

Dal 1° settembre 2024 in avanti non viene, inoltre, più prevista la differenza di riduzione delle sanzioni da ravvedimento operoso tra ciò che viene regolarizzato prima di 2 anni dalla violazione e ciò che viene regolarizzato dopo 2 anni dalla violazione (è prevista una riduzione da 1/7 della sanzione del 25%).

Le nuove sanzioni per le violazioni dal 1° settembre 2024 sono:

 

 

Sanzione ordinaria

 

Ritardo

 

Nuova sanzione da ravvedimento

 

Vecchia sanzione ridotta

12,5%

Dal 1° al 14° giorno successivo alla scadenza originaria

dallo 0,0833% al 1,166% (0,0833% per ogni giorno)

dallo 0,1% al 1,4% (0,1% per ogni giorno)

12,5%

Dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza originaria

1,25%

1,5%

12,5%

Dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza originaria

1,39%

1,67%

25%

Dal 91° giorno al termine di un anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione

3,125%

3,75%

25%

Entro 2 anni dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione

3,57%

4,29%

25%

Oltre 2 anni dalla violazione o oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione

3,57%

5%

25%

Dopo la constatazione della violazione nel pvc e prima della comunicazione dello schema d’atto

5%

6%

25%

Dopo la comunicazione dello schema d’atto non preceduto da pvc

4,17%

(non prevista)

25%

Dopo la comunicazione dello schema d’atto preceduto da pvc

6,25%

(non prevista)

 

Nulla è mutato riguardo la fruizione del ravvedimento operoso per i tributi erariali: l’assenza, alla data di effettuazione del versamento regolarizzato, di notifiche di atti di liquidazione o di accertamento e di comunicazioni di irregolarità relative ai controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni è la condizione soggettiva da verificare per potere applicare le sanzioni ridotte e sanare l’omesso o tardivo versamento.

Vanno, inoltre, sempre conteggiati gli interessi maturati dalla data della scadenza originaria alla data dell’effettivo versamento (al tasso di interesse legale approvato annualmente).

 

Cumulo giuridico da ravvedimento

Limitatamente alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024 viene introdotta la possibilità per il contribuente di applicare la sanzione unica prevista dall’art. 12 del D.Lgs. 472/1997; sarà consentito applicare il ravvedimento operoso non più su ogni singola violazione bensì applicando il cumulo giuridico in relazione al singolo tributo e al singolo periodo di imposta.

La sanzione unica da ravvedimento operoso su cui applicare la percentuale di riduzione potrà essere calcolata anche mediante l’utilizzo di apposita funzionalità che sarà messa a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

 

Rinvio per approfondimento

Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:

   Normative e Approfondimenti       

del sito web www.studioansaldi.it

 

 

19/08/2024

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

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